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Legge 28/11/1996 n. 60813. A decorrere dal 1 gennaio 1996 il personale ferroviario in attivita' di servizio e' assicurato all'INAIL secondo la normativa vigente e l'Ente ferrovie S.p.a. e' tenuto al versamento dei relativi premi in base alla tariffa approvata con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 30 marzo 1994. Dalla medesima data sono poste a carico dell'INAIL tisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data. 14. Con la stessa decorrenza di cui al comma 13 il personale navigante dell'Ente ferrovie S.p.a. e' assicurato all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con la corresponsione del premio di tariffa stabilito dallo stesso Istituto. Dalla medesima data sono poste a carico del suddetto Istituto tutte le rendite e tutte le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data. 15. Ai fini del pagamento da parte dell'INAIL e dell'IPSEMA, dal 1 gennaio 1996, delle prestazioni in essere al 31 dicembre 1995, nonche' di quelle con decorrenza successiva a tale data determinate da eventi infortunistici o da malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995, l'Ente ferrovie S.p.a. provvedera' al versamento di una riserva matematica nella misura e con le modalita' da definire entro il 31 dicembre 1995 con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti l'INAIL e l'IPSEMA, per la parte di rispettiva competenza, nonche' l'Ente stesso. 16. All'articolo 1, comma 32, lettera b), della legge 8 agosto 1995 n. 335, le parole: "nel medesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "nel corso dell'anno 1996". 17. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995 n. 341, le parole: "dall'articolo 5, comma 4," sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 2, comma 4,". Art. 3. - Disposizioni per dipendenti delle societa' costituite dalla GEPI e dal- l'INSAR 1. In considerazione delle prospettive di impiego nelle nuove attivita' intraprese dalla GEPI per effetto delle misure di rifinanziamento disposte dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 237, nei progetti di lavori socialmente utili, nonche' per effetto della costituzione di societa' miste con amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995 n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995 n. 95, per i lavoratori di cui all'articolo 6, comma 9, del decretolegge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, dipendenti dalle societa' non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno indicati nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218, e nelle aree di crisi o declino industriale di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93, nonche' per i dipendenti dell'INSAR, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria sono prorogati sino e non oltre il 31 maggio 1995 con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita' e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilita' anche per il periodo per il quale non percepiscono le relative indennita'. La proroga non si applica ai dipendenti in possesso dei requisiti necessari per usufruire dei trattamenti previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991 n. 223, nonche' dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. 2. Decorsi i primi sei mesi del periodo di fruizione di cui al comma 1, la misura del relativo trattamento di integrazione salariale e' ridotta del 20 per cento. Detta riduzione non opera per i periodi di assegnazione a lavori socialmente utili. Nel periodo compreso tra l'8 febbraio 1995 ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori di cui al comma 1, che non abbiano titolo per usufruire dell'indennita' di mobilita', il trattamento di integrazione salariale e' fissato in misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5. 3. Per i lavoratori assunti dall'INSAR ai sensi dell'articolo 7, commi 6-bis, 6ter e 9, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, esclusi quelli di cui alle disposizioni richiamate dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del presente decreto, i trattamenti straordinari di integrazione salariale sono prorogati sino e non oltre il 31 maggio 1995, con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, nella misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5. 4. L'articolo 1, commi 5 e 8, trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori di cui al presente articolo, fermo restando che i sussidi ivi previsti non sono dovuti per i mesi per i quali ai predetti soggetti spetti l'indennita' di mobilita'. 5. Per la GEPI e l'INSAR rimangono fermi, nei confronti dei lavoratori da esse gia' dipendenti alla data del 31 maggio 1995 i cui trattamenti di integrazione salariale siano cessati a tale data ai sensi del comma 1, tutti i compiti previsti dalla normativa vigente, ivi compresi quelli di cui al comma 1. A tal fine la GEPI e l'INSAR predispongono una apposita lista dei 6. I lavoratori di cui al comma 5 percepiranno i sussidi di cui all'articolo 1, comma 5, anche nei periodi in cui verranno impegnati in attivita' di formazione e riqualificazione professionale, entro il limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4. Il sussidio erogato ai sensi del presente comma, sommato a quello fruito durante la partecipazione a lavori socialmente utili, non puo' superare la durata complessiva di dodici mesi. 7. L'impegno della GEPI e dell'INSAR previsto dal comma 5 viene meno nei confronti di quei lavoratori che non accettino di partecipare alle iniziative per essi predisposte. 8. La GEPI e l'INSAR, con cadenza bimestrale, a decorrere dalla data del 14 giugno 1995, presentano al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione sull'aggiornamento della lista di cui al comma 5, contenente i seguenti dati informativi: a) numero di lavoratori reimpiegati a tempo indeterminato in nuove iniziative produttive ovvero riavviati presso imprese gia' esistenti, in attivita' di servizio ovvero in iniziative di autoimpiego; b) numero di lavoratori temporaneamente utilizzati in lavori socialmente utili da amministrazioni pubbliche locali e centrali; c) numero di lavoratori impegnati in attivita' di formazione e riqualificazione professionale; d) numero di lavoratori cancellati dalla lista. 9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, valutati in lire 20 miliardi per il 1994 e in lire 43 miliardi per il 1995, si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno e corrispondente capitolo per l'anno successivo. 10. I fondi conferiti all'INSAR per le sue attivita' istituzionali a qualsiasi titolo, possono essere utilizzati dalla medesima societa' anche per l'attuazione dei compiti assegnati all'INSAR dal presente decreto, in favore dei lavoratori di cui al presente articolo. 11. La societa' INSAR, al fine di favorire la rioccupazione dei propri lavoratori e' autorizzata, in analogia a quanto previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1995 n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995 n. 95, per la GEPI, a costituire societa' per azioni con i comuni e le province della Sardegna o entrare in societa' da essi partecipate anche per la gestione dei servizi pubblici locali. 12. La GEPI Spa, nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 5 del decretolegge 20 maggio 1993 n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 237, e nei limiti, rispettivamente, di lire 10 miliardi per l'anno 1995 e di lire 20 miliardi per l'anno 1996, puo' promuovere e favorire iniziative di autoimpiego, anche in forma cooperativa, da parte dei soggetti di cui al comma 1 secondo modalita' e condizioni stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I soggetti in favore dei quali verranno realizzate le predette iniziative non potranno usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 6. 13. Nel quadro degli interventi disposti dall'articolo 4, comma 3, del decretolegge 29 marzo 1991 n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991 n. 169, la Nova, societa' costituita dalla GEPI e dalla regione Sicilia, e' autorizzata ad effettuare interventi nella regione Sicilia nei confronti dei lavoratori diversi da quelli individuati dal presente articolo e dalla delibera del CIPI del 30 luglio 1991, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine assicurate dalla regione Sicilia. Alla societa' si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 31 gennaio 1995 n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995 n. 95. 14. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, sono prorogati all'anno 1996 nei limiti delle risorse allo scopo preordinate. Art. 4. - Disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito 1. All'articolo 5 del decreto-legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994 n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 16 le parole: ''fino al 30 giugno 1994'' e le parole: ''la somma di lire 9 miliardi'' sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: ''fino e non oltre il 31 maggio 1995'' e ''la somma di lire 21,5 miliardi''; b) al comma 17 le parole: ''in scadenza alla data del 30 giugno 1994'' sono sostituite dalle seguenti: ''in scadenza entro l'anno 1994'' e le parole: ''di ulteriori quattro mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 1994''; c) al comma 18 le parole: ''di ulteriori quattro mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 1994''; 2. Nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1995 ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori rientranti nell'area di applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1, lettere a) e d), il trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e' fissato in misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5. 3. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' nelle aree di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218, e nelle aree di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, per i quali il trattamento di mobilita' e' scaduto o scade entro il secondo semestre 1994, il medesimo e' prorogato sino al 31 dicembre 1994, previa domanda, da inoltrarsi agli uffici provinciali dell'INPS da parte dei soggetti interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, attestante la persistenza dello stato di disoccupazione. 4. Per i lavoratori beneficiari del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991 n. 223, nei territori di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218 per i quali il trattamento e' scaduto anteriormente alla data del 31 dicembre 1994, il medesimo e' prorogato fino a tale data. 5. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto- legge 26 novembre 1993 n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994 n. 56 e' prorogato al 31 dicembre 1995. Detti termini si intendono riferiti alla decorrenza della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta dell'impresa. |
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